Bonus prima casa under 36


Il decreto legge “Sostegni bis” al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni ha introdotto delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
Oggetto di tali agevolazioni sono gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

I benefici fiscali si applicano in caso di:

  • Trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di quota di comproprietà
  • Trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle abitazioni indicate come ammesse dal decreto

In cosa consistono le agevolazioni "Bonus prima casa under 36"?

Le agevolazioni previste dal bonus e destinate ai giovani sull’acquisto della prima casa sono:

  • Per le compravendite non soggette a Iva

esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale

  • Per gli acquisti soggetti a Iva

oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore

  • Se si chiede un finanziamento o  mutuo per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo

esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo

ll credito d’imposta può essere:

  • Portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito

  • Utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato

  • Utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)

Chi può beneficiare del Bonus prima casa under 36?

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bonus i giovani, single o in coppia, che:

  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato

  • hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui

  • abbiano o stabiliscano la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile

  • non sono titolari, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare

  • non sono titolari, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”.
    In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

 

Categorie catastali e tipi di immobili ammessi al bonus

 Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

  • A/2 - Abitazioni di tipo civile

  • A/3 - Abitazioni di tipo economico

  • A/4 - Abitazioni di tipo popolare

  • A/5 - Abitazione di tipo ultra popolare

  • A/6 - Abitazione di tipo rurale

  • A/7 - Abitazioni in villini

  • A/11 - Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2 - Magazzini e locali di deposito

  • C/6 - Ad esempio, rimesse e autorimesse

  • C/7 - Tettoie chiuse o aperte

I benefici sono limitati ad una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

L'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

 Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali:

  • A/1 - Abitazioni di tipo signorile

  • A/8 - Abitazioni in ville

  • A/9 - Castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico


Per maggiori ed ulteriori informazioni si rimanda al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente Link

⇒ Le agevolazioni “prima casa under 36”

Se hai meno di 36 anni e vuoi acquistare la prima casa contattaci e troveremo la giusta soluzione per te!

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